Con l’emanazione del DPCM 22 marzo 2020 è stata disposta la sospensione delle attività produttive non indicate espressamente nel ALLEGATO 1 del Decreto stesso in quanto non ritenute essenziali.
Come ha già fatto notare Confindustria con nota del Presidente Vincenzo Boccia del 22 marzo 2019, l’elenco indicativo delle aziende che devono proseguire l’attività, non può ritenersi esaustivo.
Infatti, l’elenco dei codici ATECO non contiene una serie di settori produttivi che, pur non avendo un’importanza diretta, devono ritenersi essenziali al fine di permettere la prosecuzione delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei settori di riferimento.
Potranno rientrare in tali categorie, non direttamente menzionate nell’allegato al decreto, una serie di attività che forniscono materie prime o sussidiarie o forniscono servizi alle attività ritenute essenziali.
Qualora un’azienda si trovi a non essere menzionata ma ritenga di essere funzionale a consentire la continuità delle filiere dei settori dichiarati essenziali, ai sensi della lettera d) del DPCM 22 marzo 2020, potrà proseguire la propria attività, previa comunicazione al Prefetto della Provincia dov’è ubicata l’attività produttiva.
In seguito a tale comunicazione, il Prefetto potrà sospendere l’attività qualora, da una valutazione concreta, non lo riterrà funzionale alle attività essenziali.
In mancanza di espresso divieto da parte del Prefetto, l’azienda continuerà l’attività secondo il principio del silenzio-assenso.
Si auspica, pertanto, un forte senso di responsabilità in capo agli imprenditori che sono chiamati a valutare attentamente l’essenzialità e la funzionalità della propria attività al fine di permettere la piena e regolare attività dei servizi essenziali.
A tal proposito si fornisce un modello Fac Simile, abbozzato dalla Prefettura di Brescia, e che può essere adottato per l’invio a tutte le Prefetture d’Italia, al fine di permettere alle aziende la comunicazione tempestiva della prosecuzione dell’attività alla propria Prefettura di riferimento.
Infine è stato disposto, per le aziende le cui attività sono sospese per effetto del DPCM 20 marzo 2020, il completamento delle attività necessarie alla chiusura degli stabilimenti entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Il presente contenuto ha valore puramente indicativo e non costituisce alcuna consulenza.