Utilizzabili le riprese di un impianto di videosorveglianza non autorizzato

Utilizzabili le riprese di un impianto di videosorveglianza non autorizzato

L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori sancisce il divieto di utilizzo di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dei lavoratori. Un quadro normativo cui fanno eco due contrapposti orientamenti giurisprudenziali circa l’utilizzabilità delle riprese video.

Se sul versante civilistico è granitico l’indirizzo secondo cui la riservatezza del lavoratore prevale sugli interessi del datore di lavoro, la Suprema Corte penale ha recentemente mostrato un’interessante apertura.

Chiamata a pronunciarsi sul caso di una dipendente accusata di aver sottratto denaro dall’esercizio commerciale presso cui lavorava, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 17155/19, ha sancito come il divieto previsto dal citato articolo 4 non abbia alcuna rilevanza in sede penale.

In altri termini, con questa pronuncia, gli Ermellini hanno riconosciuto al datore di lavoro la possibilità di utilizzare le immagini di videosorveglianza per far valere un proprio diritto, indipendentemente dal fatto che esse siano state acquisite in violazione delle norme previste dallo Statuto dei Lavoratori.