Con la legge delega 26 novembre 2021 n. 206, entrata in vigore il 24 dicembre 2021, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi volti al riassetto formale e sostanziale del processo civile, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione.
Per quanto riguarda, nello specifico, l’ambito del diritto di famiglia, la riforma in esame si articolerà in tre fasi.
Fase 1: Norme in vigore dal 22 giugno 2022
La legge delega sancisce l’entrata in vigore dei commi dal 27 al 36 dell’art. 1, al centottantesimo giorno dall’entrata in vigore della stessa, ossia a partire dal 22 giugno 2022.
Tra le novità più significative in tema di famiglia, attualmente già vigenti, vi sono:
- Modifica della ripartizione delle competenze tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni, con riforma dell’art. 38 Disp. Att. c.c.
Quando è già pendente, ovvero quando è instaurato successivamente, un giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, o un giudizio per il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio dinanzi al Tribunale ordinario, diventano di sua competenza anche i seguenti procedimenti:
- sulla decadenza della responsabilità genitoriale sui figli, art. 330 c.c.;
- sulla reintegrazione nella responsabilità genitoriale, art. 332 c.c.;
- sulla condotta del genitore pregiudizievole ai figli, art. 333 c.c.;
- sulla rimozione dall’amministrazione del patrimonio dei figli, art. 334 c.c.;
- sulla riammissione nell’esercizio dell’amministrazione del patrimonio dei figli, art. 335 c.c.;
- Estensione dell’ambito di operatività della negoziazione assistita
- alla disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio;
- ai casi di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate;
- alla determinazione dell’assegno richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
- alla determinazione degli alimenti ex art. 433 c.c.
- Nomina d’ufficio di un curatore speciale in favore del minore
Nei seguenti casi:
- quando il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla potestà genitoriale di entrambi i genitori, o quando uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro;
- nel caso di adozione di provvedimenti ex art. 403 c.c. (“intervento della pubblica autorità a favore dei minori”), o di affidamento del minore ai sensi dell’art. 2 e ss. della legge 4 maggio, 1983, n. 184;
- nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
- quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.
- Introduzione nel novero dei consulenti tecnici di cui all’art. 13 disp. att. cod. civ. della figura del neuropsichiatra infantile, dello psicologo dell’età evolutiva e dello psicologo giuridico o forense.
Fase 2: Adozione dei decreti legislativi da parte del Governo ai fini della creazione del rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie
Entro un anno dall’entrata in vigore della legge delega, (dunque entro il 24 dicembre 2022), il Governo dovrà adottare i decreti legislativi necessari alla creazione del rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie, nonché in relazione a nuovi interventi in tema di negoziazione assistita, attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati al comma 24, art. 1 della legge delega.
In specifico, il 2 agosto u.s., il Governo ha già trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo A.G. 407, sul quale le commissioni competenti di Camera e Senato hanno espresso un parere favorevole, condizionato dall’accoglimento di una serie di rilievi, e pertanto lo schema di decreto legislativo è attualmente ancora all’esame del Parlamento.
Ad ogni modo, lo schema A.G. 407, in conformità a quanto previsto dal comma 24, art. 1 della legge delega, statuisce che l’istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie avvenga trascorsi due anni dall’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi mediante la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Fase 3: Norme di coordinamento e disciplina transitoria
Infine, come specificato dal comma 25, art. 1 della legge delega, le necessarie norme di coordinamento delle disposizioni vigenti con la suddetta riforma e una disciplina transitoria per la rapida trattazione dei procedimenti pendenti ai fini del passaggio alla nuova autorità giudiziaria e ai nuovi riti, dovranno essere adottate dal Governo entro il 31 dicembre 2024.
Riassumendo
- 24.12.2022: adozione dei d.lgs attuativi della legge delega da parte del Governo;
- 2 anni dalla pubblicazione dei d.lgs attuativi della legge delega: istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
- 31.12.2024: adozione dei d.lgs recanti le norme di coordinamento e la disciplina transitoria.
Cosa accadrà con l’introduzione del Tribunale per le Persone, per i Minorenni e per le Famiglie
Il nuovo Tribunale (composto da giudici onorari esperti che affiancano i togati), avrà giurisdizione:
- in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, ivi compresa la materia tutelare, la famiglia, l’unione civile, le convivenze, i minori;
- in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza minorile;
- inoltre, il tribunale eserciterà le funzioni di giudice tutelare.
Il Tribunale sarà articolato in:
- sezione distrettuale (costituita presso ciascuna sede di corte d’appello o di sezione di corte d’appello): tratterà tutta la materia penale e il secondo grado della materia civile trattata dalla sezione circondariale; alcune questioni civili in primo grado (ossia, quelle non trattate dalle sezioni circondariali);
- sezione circondariale (costituita presso ogni sede di tribunale ordinario): tratterà i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371, ultimo comma, e 403 del codice civile, dai titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e dall’articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché tutti i procedimenti civili riguardanti lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l’unione civile, le convivenze e i minori, unitamente alle domande di risarcimento del danno connesse per l’oggetto o per il titolo, e i procedimenti di competenza del giudice tutelare;
Novità in tema di separazione e divorzio
Con la legge delega 206/2021 il legislatore ha introdotto un apposito titolo IV-bis del libro II del codice di procedura civile, rubricato «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», recante la “disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età”.
Tali norme, pertanto, si applicheranno anche ai procedimenti di separazione e divorzio, allo scopo di consentire una maggiore rapidità e snellezza degli stessi, a partire dal 30 giugno 2023, come indicato dall’art. 35 dello schema di decreto legislativo A.G. 407, recante la “disciplina transitoria in materia di processo civile”.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicheranno le disposizioni anteriormente vigenti.
In breve, i punti principali del c.d. “rito unificato” sono i seguenti:
- competenza del tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega per la trattazione e l’istruzione al giudice relatore;
- assunzione, quale criterio di competenza prevalente per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, del criterio della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda;
- intervento necessario del pubblico ministero;
- introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente: l’indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei figli comuni della coppia, minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell’oggetto della domanda; l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l’indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi;
- costituzione del convenuto mediante comparsa di costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente e, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti;
- deposito contestuale agli atti introduttivi, di un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori;
- fissazione con decreto, dell’udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, da tenere entro novanta giorni dal deposito del ricorso;
- entro venti giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti;
- entro dieci giorni prima della data dell’udienza, il convenuto può depositare un’ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d’ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall’attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria;
- entro cinque giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare un’ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria sopra citata;
- possibilità per il giudice relatore di assumere provvedimenti d’urgenza nell’interesse delle parti e dei minori prima dell’instaurazione del contraddittorio, quando ciò potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento o in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, fissando l’udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti entro i successivi quindici giorni;
- svolgimento della prima udienza con necessaria comparizione personale delle parti per essere sentite, anche separatamente, e per il tentativo di conciliazione (la mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116 e nella liquidazione delle spese);
- possibilità per il giudice relatore, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegate violenze di genere o domestiche, di invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare;
- possibilità per il giudice alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le parti, e ove la causa sia matura per la decisione, di invitare le parti alla discussione, pronunciando sentenza definitiva, ovvero parziale, qualora possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande;
- qualora il processo debba continuare il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti: adotta i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni, ammette le prove o adotta gli altri provvedimenti istruttori, fissando l’udienza per la prosecuzione del giudizio (per cui, già dalla prima udienza, il giudice potrà non solo di emettere i provvedimenti provvisori necessari (per la disciplina delle modalità di affidamento dei figli, di mantenimento della prole e del coniuge debole e di assegnazione della casa familiare), ma anche adottare immediatamente l’ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori);
- nell’adottare i provvedimenti temporanei e urgenti il giudice può formulare una proposta di piano genitoriale nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell’affidamento e dei tempi di frequentazione dei genitori, nonché del mantenimento, dell’istruzione, dell’educazione e dell’assistenza morale del minore;
- il giudice, esaurita l’istruzione, fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti: a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni; b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali; c) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica. All’udienza la causa è rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni;
- introduzione del cumulo delle domande di separazione e divorzio con la possibilità di proposizione contestuale della domanda di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso, aprendosi la via ad un unico procedimento, con un unico rito, dinanzi ad un unico giudice, secondo due differenti modalità: a) un unico ricorso a duplice domanda, ossia simultanea proposizione della domanda di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso; b) proposizione del ricorso per la sola separazione giudiziale e proposizione della domanda di divorzio da parte del convenuto nella comparsa di risposta. In entrambi i casi, la domanda di divorzio è procedibile soltanto “all’esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione” e “fermo il rispetto del termine previsto dall’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898”, ossia decorso il termine di dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale;
- introduzione di un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall’articolo 711 del codice di procedura civile, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l’indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l’udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare.
Il presente contenuto ha valore puramente indicativo e non costituisce alcuna consulenza.
Articolo di: Avv. Isabella Morsillo