IL FONDO PATRIMONIALE: BENI DESTINATI AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA

In cosa consiste il Fondo Patrimoniale

I coniugi, oltre a scegliere tra comunione legale o separazione dei beni, possono anche scegliere se costituire un fondo patrimoniale così come previsto all’art. 167 del Codice Civile.

Il fondo patrimoniale è un particolare tipo di accordo, stipulato mediante atto pubblico notarile, attraverso il quale determinati beni possono essere destinati a far fronte ai bisogni della famiglia: ciò significa che il fondo patrimoniale è un patrimonio destinato ad uno specifico scopo ed in presenza di determinati requisiti non può essere oggetto dai creditori personali dei coniugi.

Infatti, il fondo patrimoniale nasce al fine di porre a riparo i beni famigliari da rischi futuro. Tant’è che i creditori, ai sensi dell’art. 170 del Codice Civile, non possono pignorare i beni che sono stati destinati a questo Fondo salvo che l’obbligazione da cui nasce il debito sia stata contratta per contribuire ai bisogni della famiglia.

Beni destinabili al Fondo Patrimoniale

I beni che possono essere compresi nel Fondo Patrimoniale, ai sensi dell’art. 167 del Codice Civile, sono:

beni immobili;

beni mobili registrati;

titoli di credito.

Conferire beni in Fondo Patrimoniale comporta che sui beni prescelti si formi un vincolo di destinazione utilizzabili per i soli bisogni della famiglia. Peraltro, il Fondo si può istituire senza che venga trasferita la proprietà dei beni conferiti comportando che il bene rimane di proprietà di entrambi i coniugi o rimane di proprietà dle solo coniuge che effettua il conferimento.

Come si costituisce e si gestisce un Fondo Patrimoniale

La costituzione del fondo patrimoniale avviene per volontà dei coniugi ma può avvenire anche per volontà di un terzo (es. genitore di uno dei coniugi) che con atto unilaterale (es. testamento) costituisce un Fondo Patrimoniale per lo soddisfacimento dei bisogni della famiglia del figlio. In tal caso il Fondo Patrimoniale si perfeziona con l’accettazione di entrambi i coniugi.

Con riferimento alla gestione del Fondo Patrimoniale, l’amministrazione dei beni avviene come nella consueta amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale. In particolare, per poter validamente vendere o disporre dei beni del fondo, occorre il consenso di entrambi i coniugi qualora non siano presenti figli minori. In caso di presenza di figli minori, il solo consenso dei coniugi non è sufficiente ma serve anche l’autorizzazione del Giudice tutelare.

Scioglimento del Fondo Patrimoniale

Il Fondo Patrimoniale viene sciolto qualora sopraggiunga l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimoni. Tuttavia, se vi sono figli minori, il fondo patrimoniale perdura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo nato figlio nato.

Fondo Patrimoniale e Creditori

Come si è detto, il Fondo Patrimoniale, una volta istituito, costituisce un patrimonio separato rispetto ai beni personali dei coniugi o dei beni non ricompresi nel Fondo. I beni costituenti il Fondo servono unicamente per soddisfare i bisogni della famiglia e vengono anche posti a garanzia di specifici creditori che forniscono beni, servizi o prestano attività a favore della famiglia stessa. Tali beni, infatti, non possono essere oggetto di aggressione da parte di creditori diversi ovvero da creditori particolari dei coniugi per prestazioni effettuate non nel diretto soddisfacimento dei bisogni della famiglia (ad es. creditori professionali: fornitori del coniuge imprenditore).

Fondo Patrimoniale: Conviventi di Fatto ed Unioni Civili

Non possono costituire un fondo patrimoniale le coppie non sposate, anche in presenza di figli così come i conviventi di fatto che abbiano regolarmente registrato la loro convivenza: a questi ultimi, infatti, la stessa legge di riforma (c.d. legge Cirinnà) ha attribuito la possibilità di scegliere il solo regime patrimoniale della comunione dei beni. 

Con riferimento alle persone dello stesso sesso che costituiscono unioni civili è esteso l’applicazione pressoché integrale di tutto il capo VI del codice civile. Pertanto in tali casi può essere regolarmente istituito il Fondo Patrimoniale.