Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. “Decreto Rilancio”), ha introdotto importanti incentivi agli interventi di efficientamento energetico e sismico, nonché all’installazione di pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Considerato il clima emergenziale attuale, l’Esecutivo ha così deciso di potenziare le disposizioni precedentemente vigenti in tale ambito e contenute all’art. 14, D.L. n. 63 del 4 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 90 del 2013.
L’art. 119 del Decreto Rilancio, infatti, prevede che a fronte dell’esecuzione di tali lavori, sarà possibile ottenere in sede di dichiarazione dei redditi una detrazione pari al 110% “per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo”.
In alternativa, l’avente diritto potrà scegliere di beneficiare di una delle due opzioni indicate dal successivo art. 121 del decreto, ovvero:
In questo caso, dunque, sarà l’impresa esecutrice degli interventi a farsi carico dell’importo scontato anticipandolo, per poi recuperarlo in seguito sotto forma di credito d’imposta cedibile a terzi, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;
fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali prevista per la detrazione, e con la facoltà di successiva cessione del suddetto credito a terzi, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
E’ importante evidenziare che “la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”.
Peraltro, il credito di imposta potrà essere utilizzato anche in compensazione rispetto alle imposte ed ai contributi dovuti dello stesso periodo, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite (art. 121, co. 3, “Decreto Rilancio”).
Per poter usufruire di una delle due opzioni, l’interessato dovrà richiedere il visto di conformità “dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta” (art. 119, co. 11, “Decreto Rilancio”). Questo documento viene rilasciato dai soggetti di cui all’art. 3, co. 3, lett. a) e b) del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, ovvero: gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Si precisa che le spese sostenute per il rilascio di tale visto rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio.
La scelta tra una delle due opzioni, inoltre, potrà essere comunicata dall’interessato esclusivamente in via telematica, secondo le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate la quale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio, dovrà comunicare le modalità di attuazione delle misure di cui all’art. 119.
L’art. 119, co. 9, individua i destinatari delle misure, ovvero i soggetti esecutori dei lavori e dunque aventi diritto alle agevolazioni:
• condomini;
• persone fisiche ,al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
• Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società;
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa,per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Ciò premesso, si elencano in seguito le tipologie di intervento che consentono l’accesso agli incentivi previsti dal Decreto Rilancio.
• isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 60.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
• interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione(detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito);
• interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici(detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000,00, riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito);
•Tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’art. 14 del D.L. n. 63 del 4 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 90 del 2013 (a titolo esemplificativo: “interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto”[…], “interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto”), purché siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra.
Occorre sottolineare che ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di riqualificazione energetica sopra esposti dovranno rispettare i “requisiti minimi” previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del D.L. n. 63 del 4 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 3 agosto 2013, nonché garantire “il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.)” (art. 119, co. 3, “Decreto Rilancio”).
Si precisa che le spese sostenute per il rilascio di tale attestato rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio.
In riferimento a tale tipologia di interventi, inoltre, per poter accedere all’opzione tra lo sconto sul corrispettivo dovuto e la trasformazione in credito d’imposta, l’interessato dovrà dimostrare che gli interventi siano stati effettuati nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dai decreti di cui all’art. 14, co. 3-ter, D.L. n. 63 del 4 giugno 2013, nonché la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (art. 119, co. 13, lett. a), “Decreto Rilancio”).
Pertanto, sarà necessaria un’asseverazione predisposta da tecnici abilitati che dovrà essere inviata telematicamente, secondo le indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico che verranno comunicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Rilancio.
Si precisa che le spese sostenute per il rilascio di tale asseverazione rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio.
Tra gli interventi destinatari degli incentivi previsti dal “Decreto Rilancio”, all’art. 119, co. 4, vengono inclusi anche gli interventi “relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali”, cosicché la detrazione potrà essere applicata anche alle spese sostenute “per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione” (cfr. art. 16, co. da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63 del 4 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 90 del 2013; art. 16 bis, co. 1, lett. i, T.U. n. 917 del 22 dicembre 1986).
Di conseguenza, per tutti gli interventi sopra esposti sarà possibile ottenere una detrazione pari al 110%.
Vi è di più. Anche in questo caso, si potrà scegliere di trasformare l’importo del contributo in credito d’imposta. Tale credito potrà essere ceduto ad un’impresa di assicurazione con la quale il contribuente stipulerà una polizza contro il rischio di eventi calamitosi relativamente ad immobili ad uso abitativo. Ebbene, al premio assicurativo potrà essere applicata una detrazione pari al 90%, anziché al 19% come indicato dalla normativa previgente (art. 119, co. 4, “Decreto Rilancio”; cfr. art. 15, co. 1, lett. f-bis, T.U. n. 917 del 22 dicembre 1986).
Per poter accedere alle misure del Decreto Rilancio, l’interessato dovrà dimostrare l’efficacia degli interventi eseguiti in relazione alla riduzione del rischio sismico, nonché la congruità delle spese sostenute. A tal fine, sarà necessaria un’asseverazione predisposta dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico (art. 119, co. 13, lett. b), “Decreto Rilancio”).
Si precisa che le spese sostenute per il rilascio di tale asseverazione rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio.
E’ prevista una detrazione pari al 110% delle spese sostenute per:
• interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a €48.000,00 e comunque nel limite di spesa di € 2.400,00 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o di tipo antisismico, sopra esposti (art. 119, co. 5, “Decreto Rilancio”);
• installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di € 1.000,00 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo (art. 119, co. 6, “Decreto Rilancio”).
Occorre evidenziare che, ai fini dell’accesso alla detrazione, il contribuente dovrà cedere in favore del GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.) l’energia non auto-consumata.
Inoltre, la detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione.
Le agevolazioni previste dal “Decreto Rilancio” vengono estese, infine, agli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (c.d. “colonnine”).
Anche in questo caso, infatti, è prevista una detrazione del 110% sulle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica sopra descritti (art. 119, co. 8, “Decreto Rilancio).
Articolo di: Dott.ssa Isabella Morsillo