Diritto penale: omicidio stradale

LA REVOCA DELLA PATENTE SCATTA SOLO IN CASO DI EBBREZZA O DROGA;

La Corte Costituzionale, con comunicato del 20 febbraio 2019 – il deposito della sentenza integrale è previsto a breve – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 del Codice della strada laddove prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.