Decreto crescita e disposizioni relative al fondo indennizzo risparmiatori

APPROFONDIMENTO SUL DECRETO CRESCITA

Con Decreto Legge n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile ed entrato in vigore dal 1°maggio 2019, il Governo ha introdotto delle norme che riguardano i risparmiatori danneggiati dai crack bancari. 

Tra le previsioni più significative vi è quella prevista all’art. 36 del D.L. 34/2019 relativa al Fondo Indennizzo Risparmiatori (in sigla, FIR), fondo già previsto con la Legge di Bilancio per il 2019 al fine di erogare un ristoro forfettario agli azionisti ed obbligazionisti pregiudicati dalle banche, tra le quali si annoverano Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. 

Per poter accedere al Fondo, occorre presentare un’apposita domanda, con modalità e documenti da allegare che non sono ancora noti. 

Infatti, prima di conoscere nel dettaglio la procedura per l’indennizzo, è necessario attendere, nei prossimi 60 giorni, la conversione in legge del Decreto Crescita e successivamente l’emanazione di un decreto attuativo, con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze è chiamato a definire termini e modalità per la presentazione della domanda in parola, oltre ai documenti da allegare a quest’ultima. 

Nel frattempo, invece, il Governo ha già definito quali sono i requisiti di idoneità necessari, affinché i risparmiatori possano chiedere ed ottenere l’erogazione di un indennizzo forfettario. 

I predetti requisiti sono:

  • Patrimonio mobiliare (vale a dire la somma dei saldi di vari titoli, come ad esempio del conto corrente bancario e/o postale, titoli di Stato, ecc.) di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a € 100.000, oppure
  • Reddito Irpef nel 2018 inferiore a € 35.000. 

Pe poter presentare la domanda di indennizzo, non è necessario che il risparmiatore soddisfi entrambi i requisiti sopra elencati; è invece di per sé sufficiente la presenza di uno solo di essi, affinché tale domanda possa essere validamente formulata. 

Spetterà poi ad un’apposita Commissione tecnica esaminare le domande di ristoro pervenute e, in caso di riscontro dei requisiti sopra elencati, procedere con la loro ammissione al Fondo, nella misura che verrà prossimamente definita con decreto del Ministro dell’Economia, in base al piano di riparto delle risorse disponibili. 

I risparmiatori in possesso di uno o entrambi i requisiti avranno una priorità rispetto a chi, al contrario, non dovesse rientrare in nessuno dei due. 

In quest’ultimo caso, la procedura per l’indennizzo è più articolata: non basterà presentare una semplice domanda perché il Fondo intervenga, ma occorrerà prima procedere con un arbitrato semplificato, volto ad accertare l’eventuale violazione commessa dalla banca e, di conseguenza, il danno patito dal risparmiatore. 

In ogni caso, nell’attesa di vedere se e come la normativa contenuta nel Decreto Crescita verrà confermata nel suo versante operativo dal Ministro dell’Economia, ogni indicazione su come i risparmiatori dovranno attivarsi è certamente prematura.

Alla stessa stregua, pertanto, andrà considerata la possibilità, già prevista dal Decreto Crescita in via eventuale, che il requisito del patrimonio mobiliare non superiore a € 100.000 venga in futuro innalzato alla soglia di € 200.000. 

Per ragioni di completezza, va infine evidenziato che, allo stato, è previsto che l’indennizzo per gli azionisti vada commisurato al 30% del costo di acquisto delle azioni, entro un massimale complessivo di € 100.000 per ciascun risparmiatore; quello per gli obbligazionisti, invece, al 95% del costo di acquisto delle obbligazioni e sempre entro il massimale di € 100.000 per ciascun risparmiatore. Anche chi ha già ottenuto un parziale ristoro dalle banche, per esempio in sede di transazione, potrà presentare domanda al Fondo, ma in tal caso l’indennizzo verrà eventualmente decurtato della somma già percepita.


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D.L. 34-19 (ART. 36 – Banche Popolari e Fondo Indennizzo Risparmiatori)