Crack banche popolari e indennizzo, modalità di accesso

Modalità di accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) a favore dei risparmiatori danneggiati dalle banche in liquidazione coatta amministrativa 

Con il Decreto Ministeriale del 10 maggio 2019, pubblicato l’11 giugno 2019 al n. 135 della Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), previste a favore dei risparmiatori che abbiano subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

Nello specifico, il decreto individua quali destinatari delle misure gli investitori che, nell’arco temporale sopra indicato, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dai seguenti istituti di credito: Banca delle Marche S.p.A.; Banca popolare dell’Etruria e del Lazio – Società cooperativa; Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A.; Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.; Banca popolare di Vicenza S.p.A.; Veneto Banca S.p.A.

Le condotte contestate alle banche sono riconducibili alle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede in materia di intermediazione finanziaria, di cui al d. lgs 24 febbraio 1998, n. 58, poste in essere nei confronti dei risparmiatori.

Soggetti aventi diritto agli indennizzi

L’art. 3 del Decreto indica i soggetti aventi diritto all’indennizzo del FIR.

Le misure previste dal Decreto sono rivolte alla figura del risparmiatore, per tale intendendosi il soggetto in possesso degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione alla data del provvedimento di messa in liquidazione e che abbia successivamente continuato a detenerli, rientrante nelle seguenti categorie:

– persone fisiche;

– imprenditori individuali, anche agricoli;

– coltivatori diretti;

– organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (ex artt. 32 e 35 d. lgs 3 luglio 2017, n. 117);

– microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Possono altresì accedere ai benefici indicati dal Decreto, anche i seguenti soggetti titolari degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione successivamente alla data del provvedimento di messa in liquidazione e che abbiano continuato a detenerli:

– successori per causa di morte dei risparmiatori;

– familiari e parenti entro il secondo grado, che abbiano acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione dai risparmiatori a seguito di trasferimento a titolo particolare con atto tra vivi.

In particolare, il Ministero ha previsto l’accesso ad un indennizzo forfettario (c.d. indennizzo diretto), a favore dei risparmiatori persone fisiche (ovvero i loro successori mortis causa, il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado), in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, attestati in apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata all’istanza:

– patrimonio mobiliare di valore inferiore ad € 100.000,00;

– reddito complessivo di valore inferiore ad € 35.000,00 nell’anno 2018.

Ai sensi dell’art. 502 della Legge di bilancio 2019, inoltre, i soggetti che dimostrino all’interno della documentazione allegata all’istanza, la sussistenza dei requisiti reddituali richiesti per l’accesso all’indennizzo diretto, saranno soddisfatti in via prioritaria rispetto alle altre categorie di risparmiatori, con precedenza agli indennizzi diretti di importo non superiore ad € 50.000,00.

Restano dunque esclusi dai benefici previsti dal Decreto, tutti i soggetti non rientranti nelle categorie citate e pertanto non definibili “risparmiatori”, ossia: gli azionisti ed obbligazionisti subordinati diversi dai soggetti sopra indicati, le controparti qualificate di cui all’art. 6, comma 2-quater, lettera d), del T.U.F., i clienti professionali, di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies del medesimo art. 6 del T.U.F., nonché i soggetti che abbiano avuto, nelle banche in liquidazione, incarichi di gestione e controllo a partire dal 1° gennaio 2007, o abbiano un legame di parentela o affinità con tali soggetti.

Presentazione e contenuto dell’istanza

I soggetti rientranti tra gli aventi diritto agli indennizzi possono presentare, anche a mezzo rappresentante, apposita istanza rivolta alla Commissione Tecnica nominata dal MEF, attraverso il sito internet di Consap S.p.a. nell’apposita area dedicata al FIR.

La procedura può essere avviata accedendo al portale attivo dal 1° luglio, registrandosi ed inviando la domanda di indennizzo accompagnata dagli allegati richiesti telematicamente, entro il termine di 180 giorni dalla data che verrà indicata in un successivo decreto ministeriale, di cui si è attualmente in attesa di emanazione.

Il contenuto dell’istanza è determinato dall’art. 4 del Decreto ministeriale il quale prevede che la stessa debba indicare:

– i dati identificativi delle persone fisiche o giuridiche richiedenti (nel caso l’istanza sia presentata da successori o familiari, anche i dati riferiti al risparmiatore);

– i dati identificativi degli strumenti finanziari oggetto dell’istanza;

– la banca in liquidazione emittente;

– il codice IBAN per procedere all’erogazione dell’indennizzo;

– la dichiarazione di conformità all’originale dei documenti trasmessi in allegato all’istanza;

– l’assenso al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente.

I richiedenti sono tenuti ad allegare all’istanza i seguenti documenti:

copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale dell’avente diritto e dell’eventuale rappresentante;

– copia della documentazione dimostrativa dell’acquisto e del prezzo degli strumenti finanziari (nel caso l’istanza sia presentata da successori o familiari, del trasferimento degli stessi da parte del risparmiatore);

– copia di documentazione bancaria, amministrativa o giudiziale utile a dimostrare le violazioni poste in essere dagli istituti di credito, nonché i relativi pregiudizi subiti dai risparmiatori;

– copia di eventuali pagamenti ricevuti dagli aventi diritto in seguito al pregiudizio subito;

– delega/procura speciale oppure copia del provvedimento di rappresentanza, se l’istanza è proposta rispettivamente tramite rappresentanza volontaria o legale;

– dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui ai punti f) e g), art. 4, comma 2 del Decreto in oggetto, per quanto riguarda rispettivamente l’istanza proposta dal risparmiatore oppure dai successori o familiari.

A seguito della presentazione della domanda, sarà compito della Commissione Tecnica valutare le singole istanze ricevute, chiedere integrazioni e verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’erogazione degli indennizzi.

Valutazione della Commissione

Per i soggetti che non rientrano nelle soglie reddituali o patrimoniali, viene comunque prevista una forma di indennizzo che prevede un processo di verifica semplificata da parte di una Commissione tecnica appositamente istituita, la quale valuta la tipizzazione delle violazioni di natura contrattuale o extra-contrattuale, e dei criteri in presenza dei quali l’indennizzo può comunque essere direttamente erogato.
Fra queste tipologie di violazioni, rientrano anche la vendita o il collocamento di strumenti finanziari senza che siano state osservate le disposizioni che prevedono la valutazione della consapevolezza e dell’adeguatezza dell’acquirente rispetto al profilo di rischio; la realizzazione di tali azioni insieme all’erogazione di finanziamenti (ad esempio le operazioni baciate) o l’assegnazione di un grado di rischio e di un orizzonte temporale di investimento incongruo con l’età del cliente. Rappresentano violazioni massive anche la produzione e pubblicazione da parte di una banca di dati fuorvianti per l’investitore in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della banca stessa.

Misura degli indennizzi

L’art. 5 del Decreto ministeriale stabilisce la misura degli indennizzi distinguendo tra i detentori di azioni ed obbligazioni subordinate.

Nel primo caso, l’indennizzo è stato determinato nell’importo del 30% del costo di acquisto delle azioni, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di € 100.000,00 per ciascun avente diritto. Da tale misura viene necessariamente detratto ogni importo eventualmente ricevuto dall’avente diritto a titolo di ristoro dal pregiudizio subito, documentato nell’apposito allegato all’istanza.

Per i titolari di obbligazioni subordinate la misura dell’indennizzo è pari al 95% del costo di acquisto delle obbligazioni, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di € 100.000,00 per ciascun avente diritto. Anche in questo caso, da tale misura saranno detratti gli importi sopra citati.

Infine, in tema di indennizzo diretto ai sensi dell’art. 506 della Legge di bilancio 2019, l’importo dell’indennizzo forfetario è pari al 95% del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari.

Modalità di pagamento

Successivamente all’esaminazione delle singole istanze presentate dagli aventi diritto, la Commissione Tecnica procederà all’erogazione degli indennizzi, secondo i piani di riparto da essa predisposti, entro i limiti delle risorse finanziarie del FIR.

Gli indennizzi potranno essere corrisposti ai risparmiatori mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale intestato all’avente diritto.