L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha comportato nel corso degli ultimi mesi, l’introduzione di una serie di misure di sostegno economico volte a far fronte alle numerose difficoltà sofferte dai cittadini a causa del diffondersi della pandemia.
Tra queste si evidenzia la possibilità per determinati soggetti, di poter richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, mediante l’accesso all’apposito Fondo di solidarietà (c.d. “Fondo Gasparrini”).
Il Fondo è stato istituito nel 2007 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed è operativo dal 2013 allo scopo di permettere ai soggetti titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di poter richiedere la sospensione per un tempo massimo di 18 mesi del pagamento delle rate, al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Tra queste si citano, a titolo meramente esemplificativo, la cessazione del rapporto di lavoro subordinato o “atipico” e la morte o l’insorgere di un handicap di un componente del nucleo familiare percettore di reddito (L. n. 244 del 24 dicembre 2007).
Ebbene, a causa dell’emergenza da Covid-19, l’art. 54 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, (c.d. “Decreto Cura Italia”), convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevede un rifinanziamento del suddetto Fondo per 400 milioni di euro, oltre all’ampliamento dell’accesso al medesimo, il quale ad oggi si rivolge a nuovi possibili beneficiari in difficoltà, ovvero:
Per accedere a tali agevolazioni, sarà sufficiente che il richiedente fornisca un’autocertificazione che attesti la presenza dei requisiti sopraindicati, salve le sanzioni penali ad egli applicabili in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
A fronte della situazione emergenziale, pertanto, tra i requisiti per l’accesso al Fondo non è più richiesta la presentazione del modello ISEE, né è indicato un tetto massimo di reddito annuo.
Peraltro, con la conversione in legge del Decreto “Cura Italia”, la platea dei destinatari delle misure sopraesposte è stata ulteriormente ampliata prevedendo che la richiesta di sospensione sia ammissibile per mutui di importo massimo fino a € 400.000,00 e per mutui sottoscritti usufruendo del Fondo Garanzia per l’acquisto della prima casa. Tali disposizioni, in deroga alla disciplina generale relativa al funzionamento del Fondo, restano in vigore per la durata di nove mesi dall’entrata in vigore del suddetto decreto legge.
Si precisa, inoltre, che ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 (c.d. “Decreto Liquidità”), la possibilità di sospensione delle rate viene estesa anche ai titolari di mutui contratti da meno di 12 mesi.
Sono esclusi dalle misure sopraesposte i soggetti che non abbiano provveduto al pagamento delle rate con un ritardo superiore a 90 giorni.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, il beneficiario in possesso dei requisiti sopraelencati, dovrà rivolgersi alla banca erogatrice del mutuo presentando il modulo di autocertificazione compilato, che si allega, unitamente ai documenti richiesti.
Scarica il Modulo Sospensione Mutui 2020
Articolo di: Dott.ssa Isabella Morsillo